Art. 3.
(Compiti delle regioni).

      1. Le regioni, nel quadro delle finalità statutarie di promozione e sviluppo della cultura, concorrono alla diffusione della musica favorendo e sostenendo le iniziative dirette a sviluppare, nell'ambito del proprio territorio, la conoscenza della musica fra i cittadini e a favorire la loro partecipazione attiva, svolgendo le seguenti funzioni:

          a) l'elaborazione, con il concorso delle province e dei comuni, del piano di programmazione regionale per la partecipazione

 

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alla definizione del programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1;

          b) l'azione di indirizzo e di coordinamento dell'attività degli enti locali;

          c) la promozione e il sostegno dei soggetti operanti a livello territoriale;

          d) il sostegno e la valorizzazione della musica giovanile popolare, della musica rock e delle nuove tendenze;

          e) la promozione di nuovi talenti;

          f) la formazione, l'aggiornamento e la creazione di nuovi profili professionali;

          g) il coordinamento delle attività musicali, in collaborazione con i conservatori e con le fondazioni lirico-sinfoniche di riferimento;

          h) la formazione del pubblico e la promozione del turismo culturale;

          i) l'istituzione di un fondo di garanzia per il ricorso agevolato al credito e di un fondo per i prestiti d'onore per la nuova imprenditoria e per le ristrutturazioni e gli adeguamenti delle sale;

          l) l'attività di osservatorio e di monitoraggio per la verifica dell'esito dell'intervento pubblico in materia musicale.

      2. Le regioni istituiscono nei propri bilanci un fondo per lo spettacolo dal vivo alimentato da adeguati investimenti.