1. Le regioni, nel quadro delle finalità statutarie di promozione e sviluppo della cultura, concorrono alla diffusione della musica favorendo e sostenendo le iniziative dirette a sviluppare, nell'ambito del proprio territorio, la conoscenza della musica fra i cittadini e a favorire la loro partecipazione attiva, svolgendo le seguenti funzioni:
a) l'elaborazione, con il concorso delle province e dei comuni, del piano di programmazione regionale per la partecipazione
b) l'azione di indirizzo e di coordinamento dell'attività degli enti locali;
c) la promozione e il sostegno dei soggetti operanti a livello territoriale;
d) il sostegno e la valorizzazione della musica giovanile popolare, della musica rock e delle nuove tendenze;
e) la promozione di nuovi talenti;
f) la formazione, l'aggiornamento e la creazione di nuovi profili professionali;
g) il coordinamento delle attività musicali, in collaborazione con i conservatori e con le fondazioni lirico-sinfoniche di riferimento;
h) la formazione del pubblico e la promozione del turismo culturale;
i) l'istituzione di un fondo di garanzia per il ricorso agevolato al credito e di un fondo per i prestiti d'onore per la nuova imprenditoria e per le ristrutturazioni e gli adeguamenti delle sale;
l) l'attività di osservatorio e di monitoraggio per la verifica dell'esito dell'intervento pubblico in materia musicale.
2. Le regioni istituiscono nei propri bilanci un fondo per lo spettacolo dal vivo alimentato da adeguati investimenti.